Art. 105 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

  1. Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
    a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
    centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
    b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo