ASDI (assegno sociale di disoccupazione)
ASDI: assegno sociale di disoccupazione per ex beneficiari Naspi
L’ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) per ex beneficiari della Naspi è un’erogazione economica di sostegno al reddito rivolta ai lavoratori disoccupati che hanno percepito per intero la Naspi e si trovano in una condizione economica di bisogno. L’ASDI è nato con la finalità di ricollocare, inoltre, quei lavoratori disoccupati che non abbiano ancora raggiunto i requisiti per richiedere la pensione anticipata di vecchiaia.
Requisiti per richiedere l’ASDI
Per richiedere l’ASDI è necessario possedere i seguenti requisiti:
- presenza nel nucleo familiare di almeno un minorenne;
- età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata di vecchiaia.
Soddisfatto almeno uno dei due requisiti, è necessario, inoltre:
- essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, d.lgs. 150/2015, al termine del periodo di fruizione della NASpI. Hanno diritto all’ASDI anche coloro che svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale;
- possedere un’attestazione ISEE in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro e avere già presentato, all’atto della domanda, una DSU ;
- aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti servizi per l’impiego, ai sensi dell’articolo 20 d.lgs. 150/2015;
- non aver fruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
Il Lavoro è compatibile con l’ASDI?
L’ASDI è compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10, d.lgs. 22/2015.
- In caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, il soggetto percettore di ASDI deve sempre comunicare all’INPS il reddito presunto derivante dall’attività, entro il termine di 30 giorni dall’inizio della stessa.
- In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ai sensi dell’articolo 13, Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto beneficiario deve informare l‘INPS entro un mese dall’inizio dell’attività o entro un mese dalla domanda di ASDI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.
Il tirocinio, invece, non essendo considerato un rapporto di lavoro vero e proprio, è compatibile con l’ASDI.
Importo e decurtazione dell’ASDI
L’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’ultima mensilità di Naspi percepita e comunque in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, ma tale importo può essere decurtato (pari a un quarto di una mensilità) nel caso di:
- mancata presentazione per la prima volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’Impiego competente;
- mancata presentazione per la seconda volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’Impiego competente;
- mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento (articolo 21, comma 8, lettera b) 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e articolo 6, comma 2, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
Inoltre, l’ASDI è ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto in caso di:
- nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
- avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 29 ottobre 2015).
Alla luce del collegamento con la Naspi, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogato con le medesime modalità.
Invio domanda ASDI
La domanda per ricevere l’ASDI deve essere inviata dall’interessato entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi, e può essere inviata anche attraverso i servizi telematici del nostro Patronato Inpas Confsal.
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