Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

  1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’ articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con
    disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a
    svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
    2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
    2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è
    riconosciuta la priorità nell’ accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in
    modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81