Art. 41 (Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)

  1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps nonché l’efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
  2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
  3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.