Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche’ a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia’ fissati al 25 marzo 2020, sono
entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute
Speranza

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 521