Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335, e dei lavoratori autonomi.
Estensione permessi retribuiti di cui all’ articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Istruzioni operative.
… omissis …
Il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispetto a quelle di cui i genitori stessi possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale, per consentire ai genitori medesimi di affrontare il disagio connesso alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche.
Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano:
– le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;
– la tutela oltre i massimali ordinari.
In particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età.
Viene dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale è prevista un’indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali.
L’indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall’ articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale.
a frazionabilità del periodo è consentita soloa giornate intere e non in modalità oraria.
La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:
– ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001);
– ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19,sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’ Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 25, comma 1, il congedo e il relativo trattamento economico non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo dianaloghi benefici
Anche per i genitori iscritti alla Gestione separata vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario, che riguardano sia le nuove percentuali per fasce di età sia la tutela oltre i massimali.In particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale,un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
È stata dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento di un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.
L’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il diritto a fruire, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario (art. 32 del D.lgs n. 151/2001), entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione calcolata …
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