Il Dpr 1124/65 definisce infortunio sul lavoro indennizzabile dall’ INAIL, qualsiasi incidente che avviene per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi:
Gli elementi giuridici che caratterizzano un infortunio sono i seguenti:
Un infortunio è indennizzabile dall’ INAIL se imputabile a una causa violenta, ossia un’azione rapida e concentrata nel tempo in grado di vincere la resistenza dell’organismo umano e provocare la lesione.
ESEMPI DI CAUSA VIOLENTA:
L’ art 2 del D.P.R. 1124/25 definisce come occasione di lavoro tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore. Recenti pronunce della Cassazione hanno ampliato il concetto di occasione di lavoro ed in regione di ciò:
Uno degli attributi fondamentali dell’infortunio è la sua imprevedibilità (una serie di incertezze, ossia il se, il come, il quando) in pratica deve sussistere il rischio ossia il grado di probabilità del verificarsi un evento morboso.
Ai fini della tutela previdenziale non basta solo la dimostrazione di un rischio generico, bensì deve trattarsi di un rischio lavorativo, è il lavoro che espone il lavoratore al rischio senza ulteriore specifica.
Il rischio generico grava sul lavoratore come su ogni altra persona allo stesso modo.
Il rischio specifico deriva dalla stessa attività lavorativa o connessa alla stessa che costringe il lavoratore a esporsi a maggiori fattori di rischio.
Il rischio elettivo è un rischio determinato da una scelta arbitraria del lavoratore.
È tutelato ed indennizzato l’evento verificatosi durante:
Se l’infortunio si verifica durante eventuali deviazioni rispetto ai tragitti predetti, l’indennizzo avviene solo se le deviazioni sono necessitate e sono dovute a causa di forza maggiore (guasto meccanico, viabilità interrotta, problemi di salute).
In caso di sosta il risarcimento è riconosciuto solo se la stessa è di breve entità e non alteri le condizioni del rischio.
È tutelato l’evento accaduto con l’utilizzo del mezzo di trasporto proprio purché necessitato e autorizzato.
L’infortunio in itinere, stante la sua particolare connotazione, è stato oggetto di studi e interpretazioni giurisprudenziali, oggi secondo consolidata giurisprudenza può essere indennizzabile quando esiste:
Sono escluse dalla tutela:
Il lavoratore vittima di infortunio è tenuto a denunciare prontamente al proprio datore o al dirigente proposto l’evento anche se di lieve entità.
Il lavoratore è tenuto a fornire al proprio datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio, la diagnosi e la prognosi.
A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, c.3-bis dl 244/2016 convertito dalla legge 19/2017) tutti datori di lavoro sono obbligati a trasmettere, telematicamente, entro 48 ore dall’evento e/o ricezione della certificazione medica (circ. ministero del lavoro n. 92/1996), denuncia degli eventi infortunistici che comportino l’assenza dei lavoratori dal luogo di lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento stesso.
Al lavoratore vittima di infortunio vengono riconosciuti delle prestazioni economiche che possono essere:
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