Art. 1 (DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193)

Il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di seguito definiti «istituti di patronato», previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, di seguito definita «legge», e’ corrisposto sulla base della valutazione della loro attivita’ e della loro organizzazione in relazione all’estensione e all’efficienza dei servizi offerti degli istituti medesimi.