- Ai fini della ripartizione del finanziamento di cui all’ articolo13 della legge, sono riconosciuti gli interventi di patrocinio che:
a) vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente, indipendentemente dalla sua adesione o meno all’organizzazione promotrice dell’istituto di patronato;
b) hanno per scopo il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio assistenziale, di danni da lavoro o alla salute ed interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili;
c) sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli interventi ovvero alla erogazione delle prestazioni, compresi i fondi pensione. - All’estero, sono equiparabili alle prestazioni socio-assistenziali di cui alle tabelle allegate al presente regolamento, analoghe prestazioni, non derivanti da contribuzione obbligatoria, per le quali la legislazione dei paesi esteri ne prevede l’erogazione in servizi o in beni in natura.
- E’ riconosciuta l’attivita’ svolta in nome e per conto dei cittadini emigrati secondo i seguenti criteri:
a) gli interventi per l’ottenimento di prestazioni autonome a carico degli istituti assicuratori esteri sono riconosciuti all’ ufficio dell’istituto di patronato all’estero incaricato della trattazione da parte di una sede italiana, anche se inoltrate dalla stessa attraverso un istituto assicuratore italiano;
b) gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia richiesto l’interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera;
c) gli interventi di sedi estere che coinvolgano altre sedi estere, sono riconosciuti ad entrambe le sedi se le stesse hanno contribuito, ciascuna per la parte di propria competenza, alla definizione dell’intervento. - Non sono riconoscibili gli interventi per la sollecitazione del caso.