- L’organizzazione delle sedi e’ valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all’articolo 2, mediante l’attribuzione del seguente punteggio:
a) per la sede centrale: punti 20;
b) per ogni sede regionale: punti 1;
c) per ogni sede provinciale: punti 2;
d) per ogni sede zonale: punti 1;
e) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede provinciale definite nell’articolo 7: punti 2;
f) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede zonale, definite nell’articolo 7: punti 1. - Ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’ organizzazione, la sede provinciale produce almeno 500 punti-attivita’ e la sede zonale almeno 250 punti-attivita’.
- Nell’ipotesi in cui le sedi, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, non raggiungano il punteggio di cui al comma 2, non ottengono alcun punteggio per l’organizzazione, ferma restando la valutazione dell’attivita’.
- I servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all’articolo 7, fornendo i relativi elementi nei verbali di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b).