Art. 10 (DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193)

  1. La vigilanza sugli istituti di patronato, viene svolta con verifiche annuali espletate:
    a) in Italia, dai competenti servizi ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro;
    b) all’estero, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio personale che abbia particolare competenza in materia.
  2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana direttive e criteri cui dovranno attenersi i servizi ispettivi del lavoro nell’effettuazione delle verifiche presso le sedi dei patronati. Il Ministero dispone ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all’estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessita’.
    Nell’ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una sede di un istituto di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarita’ nella rilevazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all’attivita’ della sede stessa e’ estesa, in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attivita’ per le quali e’ stata rilevata l’irregolarita’, a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato.
    Nelle confederazioni di Stati, tale riduzione si estende alle sedi operanti in tutti gli Stati della confederazione.
    L’ispezione puo’ riguardare gli ultimi cinque anni di attivita’.
  3. Copia del verbale degli esiti degli accertamenti ispettivi deve essere rilasciato alla sede dell’istituto di patronato, unitamente
    alle tabelle di cui all’articolo 11, lettera b), e deve contenere:
    a) il punteggio di attivita’ riconosciuto;
    b) il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio organizzativo previsto dall’articolo 8, nonche’ il numero dei punti organizzativi attribuiti;
    c) il verbale deve altresi’ riportare le eventuali controdeduzioni relative a motivi di disaccordo sui risultati della visita  ispettiva, sottoscritte dal responsabile della sede dell’istituto di patronato.
  4. Da parte delle sedi centrali degli istituti di patronato possono essere inoltrate, entro trenta giorni dalla data di rilascio di copia
    del verbale di ispezione di cui al presente articolo, mediante raccomandata, istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate, sulla scorta del comma 3, lettera c), al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
    Lo stesso decide entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorsi i quali, in caso di mancata decisione, l’istanza si intende accolta.