Art. 11 (DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193)

  1. L’attivita’ e l’organizzazione degli istituti di patronato sono rilevate attraverso la seguente documentazione:
    a) appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, da tenere presso le sedi provinciali e zonali, riportanti tutta l’attivita’ indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento. Tali registri saranno convalidati all’atto del controllo ispettivo.
    Nei tabulati meccanografici i nominativi degli assistiti devono risultare in ordine alfabetico;
    b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono essere trasmesse al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da parte delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, debitamente verificate e convalidate;
    c) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all’attivita’, compilate dagli istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto, in ordine all’esattezza e veridicita’ dei dati comunicati.
  2. Le sedi delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni devono inviare, annualmente, ai servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate.
    Gli elenchi ed i tabulati di cui al presente articolo costituiscono inoltre valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera b).
  3. Ciascuna sede degli istituti di patronato e’ tenuta a conservare, per cinque anni ed a presentare per i controlli, tutta la  documentazione riguardante l’attivita’ svolta nonche’ gli appositi registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati  meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell’efficienza e dell’assistenza prestata. La documentazione e’ conservata in modalita’ cartacea ovvero in modalita’ digitale secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.