- Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, lettera c), della legge, in ordine alla definizione dei criteri di verifica della qualita’ per le attivita’ svolte e per l’organizzazione degli istituti di patronato, nonche’ allo scopo di valutare l’efficienza e l’efficacia con la quale sono stati svolti i compiti attribuiti alla sede centrale dei suddetti istituti dall’articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al termine dell’elaborazione dei dati contenuti nelle tabelle di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), qualora abbia constatato una discordanza tra i dati dichiarati e sottoscritti dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), ed i dati riportati nelle suddette tabelle, applica, separatamente sulle tabelle riguardanti l’attivita’ in Italia e l’attivita’ all’estero, i seguenti criteri:
a) in caso di scostamento fino al due per cento, lo scostamento percentuale viene ridotto del cinquanta per cento;
b) in caso di scostamento superiore al due per cento ed inferiore o pari al cinque per cento, viene confermata la percentuale di scostamento;
c) in caso di scostamento superiore al cinque per cento, lo scostamento percentuale viene aumentato del cinquanta per cento. - In aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25
punti per ogni intervento riconosciuto finanziabile avviato con modalita’ telematiche e definito positivamente, sulla base di apposito elenco nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato, dall’ amministrazione competente alla definizione del caso.