Art. 14 (DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193)

  1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e’ costituita, presso il Ministero medesimo, una commissione, presieduta dal Direttore generale delle politiche previdenziali, composta da:
    a) un dirigente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali preposto all’Ufficio competente nella materia relativa al finanziamento degli istituti di patronato;
    b) due funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali scelti fra quelli preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato con particolari competenze in materia, dei quali uno con funzioni di segretario;
    c) un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione e dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo;
    d) dieci rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentativita’ o sulla base di forme di coordinamento preventivamente costituite ed in grado di esprimere rappresentanze unitarie.
  2. Alla commissione di cui al comma 1 e’ attribuito il compito di:
    a) formulare proposte per l’eventuale revisione delle tabelle di cui all’articolo 6, comma 1;
    b) esprimere parere sulle modalita’ di rilevazione e riscontro dell’attivita’ e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si dispone di dati delle amministrazioni competenti;
    c) individuare gli interventi di cui all’articolo 11, comma 2, per i quali esista corrispondenza tra le risultanze degli enti e la reale attivita’ effettuata dai patronati, al fine di valutare la possibilita’ di considerare validi i dati forniti dagli enti stessi;
    d) esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente regolamento.
  3. Ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 e’ sostituito, in caso di impedimento, da un supplente.
  4. La commissione di cui al presente articolo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno sei componenti e, comunque, almeno una volta l’anno.