Art. 15 (DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193)

  1. In caso di scioglimento dell’istituto di patronato, l’organizzazione promotrice ha l’obbligo di:
    a) darne comunicazione agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni nonche’, per l’estero, alle autorita’  diplomatiche e consolari;
    b) restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.
  2. L’ istituto di patronato ha l’obbligo, in caso di chiusura di una sede provinciale o zonale, di trasferire tutta la documentazione ad altra sede provinciale o ad altra sede zonale e di darne comunicazione all’assistito, al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro ed alle sedi territoriale di competenza delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.