- Gli istituti di patronato devono:
a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli
eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) relazionare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine all’ attivita’ assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull’utilizzazione del finanziamento;
c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, il conto consuntivo dell’esercizio stesso redatto in conformita’ all’apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell’ attivita’ svolta e dell’organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l’elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;
d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;
e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l’ attivita’ svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.