L’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (legge 25.07.75 n. 402) è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica che spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero, siano rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero o italiano, operante o residente all’estero), e che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974. L’importo dell’indennità per i lavoratori rimpatriati dall’Estero è calcolato annualmente sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali. La durata massima dell’erogazione è di 180 giorni.
I requisiti per poter percepire l’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati sono i seguenti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero. I lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione possono richiedere l’ assegno al nucleo familiare (ANF), purché ne abbiano i requisiti.