Effetti sui rapporti di lavoro. Recupero delle prestazioni di disoccupazione e di pensione
La circolare Inps del 23 aprile 2020, n. 56 fornisce una serie di chiarimenti riguardo l’iscrizione alla
contribuzione agricola unificata per aziende non agricole, qualora queste assumano lavoratori considerabili operai agricoli, ai sensi della legge 31 marzo 1979, n. 92 e concentrandosi in particolare sulle attività di sistemazione a manutenzione di aree agrarie, forestali ed a verde.
In base a detta legge, all’ art. 6, sono considerati lavoratori del settore agricolo per ciò che concerne le norme di previdenza ed assistenza sociale, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali comprese, gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato da:
a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione
montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di
somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;
d) imprese non agricole singole e associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di
imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.
Rileva in particolare il dettato della lett. d), poiché pone enfasi sull’ attività concretamente svolta dal
lavoratore, a prescindere dalla qualifica o inquadramento del datore di lavoro. Premessa tale considerazione generale, alla successiva lett. e) viene fornita un’elencazione non esaustiva delle attività sulle quali la circolare è focalizzata, in virtù anche dell’ampiezza delle attività individuate come agricole dall’ art. 2135 c.c. L’Istituto ha tuttavia ribadito che, nonostante l’arricchimento delle attività agricole connesse al settore commerciale,
turistico e industriale, bisogna sempre far riferimento alle attività individuate dal citato art. 2135 c.c.,
sottolineando la connessione al ciclo biologico ed al correlato rischio di produzione. Viene nella circolare esplicitamente offerto, a titolo esemplificativo, il caso delle aziende agromeccaniche (non agricole) che saranno tenute ad assicurare la contribuzione agricola unificata ai lavoratori addetti all’ aratura, semina, potatura ed attività similari connesse all’ attività di imboschimento.
All’ interno della circolare viene altresì chiarito che in caso di riclassificazione di un’impresa dal settore agricolo ad un altro settore, la quale prevede il recupero con effetto retroattivo delle contribuzioni speciali previste per gli operai agricoli, sia da verificare caso per caso se l’attività dello specifico lavoratore rientri ancora nelle attività elencate dall’ art. 6 della l. 92/1979. Qualora, nonostante la classificazione dell’impresa,
il lavoratore rientrasse in tale elencazione, manterrebbe l’iscrizione previdenziale nel settore agricolo ed il relativo diritto alle prestazioni previdenziali specifiche.
All’ opposto, in caso di riqualificazione dell’impresa e di perdita della qualificazione di lavoratore agricolo per mancata rientranza nelle attività individuate dall’ art. 6 della l. 92/1979, si avrà una perdita della qualifica di lavoratore agricolo ed alle specifiche prestazioni connesse, e le prestazioni eventualmente già erogate saranno sottoposte ad un riesame per la quantificazione dell’importo non dovuto ed eventuale procedura di recupero indebiti. Con riguardo, in particolare, all’ indennità di disoccupazione agricola, qualora dovessero sussistere, per il lavoratore “riqualificato”, i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione non agricola (NASpI) si potrà procedere alla compensazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola, previa presentazione di un’apposita istanza da parte del lavoratore.
Le medesime previsioni vengono estese anche alle prestazioni pensionistiche relative ad un rapporto nel quale il percettore figurava quale operaio agricolo e che, a seguito di riclassificazione dell’impresa, perda tale qualifica. In tali circostanze, può determinarsi la perdita del diritto alla prestazione pensionistica già erogata, con avviamento di un provvedimento di revoca/sostituzione e ripetizione degli importi già percepiti.