Art. 4 Statuto INPAS

  1. il conseguimento in Italia ed all’Estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive ed integrative delle stesse;
  2. il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
  3. il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione e di immigrazione;
  4. il conseguimento, in Italia ed all’Estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori;
  5. assistere i lavoratori ed i loro aventi causa nello svolgimento delle pratiche amministrative e medico – legali, dirette al conseguimento dei loro diritti;
  6. collaborare nella divulgazione tra i lavoratori delle norme riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e vigilare sulla loro corretta applicazione;
  7. raccogliere dati, effettuare studi e ricerche, promuovere convegni per migliorare le leggi sociali;
  8. curare la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori di Patronato;
  9. assistere in sede giudiziaria, mediante convenzioni con avvocati, i lavoratori per il riconoscimento dei loro diritti, come previsto e disciplinato dall’art. 9 della Legge 152/2001;
  10. favorire la conoscenza della legislazione, della promozione dell’interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all’informazione sulla legislazione fiscale;
  11. collaborare con le pubbliche amministrazioni e gli organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, per il conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall’ordinamento amministrativo, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscali già costituiti.

In ossequio all’art. 8, comma 3, Legge n. 152/2001, il Patronato I.N.P.A.S, in nome e per conto dei propri assistiti, previo apposito mandato rilasciato dagli stessi, potrà presentare domande e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al secondo comma del predetto articolo 8, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla Legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, della Legge 152/2001, l’I.N.P.A.S potrà  altresì svolgere – senza scopo di lucro – attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

  1. In favore ai soggetti di cui all’art.7, comma 1 della prefata legge 152/2001, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell’interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all’informazione sulla legislazione fiscale, nei limiti definiti dal medesimo articolo 10.
  2. In favore delle pubbliche amministrazioni e di organismo comunitari, sulla base di apposite convenzioni stupulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Servizio di Patronato è gratuito, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge.