- Il patrocinio in sede giudiziaria é regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.
- Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell’assistito alle spese relative al patrocinio e all’assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.
- Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni.
- Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.
- L’esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all’articolo 13.
- Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le procedure di cui all’ articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’adeguamento delle disposizioni di cui all’ articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all’intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l’introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all’articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all’azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell’articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
- Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.