Art. 93 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

  1. In deroga all’ articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’ emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all’ articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.