Art. 77 – Modifiche all’ articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

1. All’ articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nella rubrica, le parole: “contributi alle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “contributi alle imprese e agli enti del terzo settore”;
 b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: “dei processi produttivi delle imprese” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
    2) dopo le parole: “alle imprese” sono aggiunte le seguenti: “e agli enti del terzo settore di cui all’ articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.