Art. 66 – Modifiche all’ articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

  1. All’ articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al comma 1 le paroleper i lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non”;
     b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.”.