Art. 7 – Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

  1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
  2. E’ fatto divieto a tutte le societa’ di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
  3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorita’, tutte le societa’ di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non gia’ sbarcati in precedenti scali.
  4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
    a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
    b) i passeggeri di nazionalita’ italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
    competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la localita’ da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
    c) i passeggeri di nazionalita’ straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
  5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la localita’ da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
  6. Salvo diversa indicazione dell’Autorita’ sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall’Autorita’ sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localita’ da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
  7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalita’ di appartenenza. E’ comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorita’ sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
  8. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.