Con la circolare n. 60 del 21 maggio 2020 l’INPS ha comunicato i nuovi livelli di reddito ai fini della corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare. I nuovi limiti sono riferiti al periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2021. Il beneficio viene liquidato solo in presenza di domanda da presentare esclusivamente con la procedura telematica. L’importo dell’assegno è variabile in relazione al reddito ed alla composizione del nucleo familiare. Ai fini della quantificazione dell’importo, sono considerati componenti del nucleo:
- il richiedente;
- il coniuge o parte dell’unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile;
- i figli e equiparati di età inferiore a 18 anni;
- i figli e equiparati maggiorenni inabili. E’ necessaria preventiva autorizzazione dell’INPS;
- i figli e equiparati studenti e apprendisti di età superiore ai 18 anni ma inferiori a 21 anni a condizione di appartenere a un “nucleo numeroso” ovvero nuclei con almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni. E’ necessaria preventiva autorizzazione dell’INPS;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti, minori o maggiorenni inabili solo se orfani di entrambi i
genitori e non coniugati. E’ necessaria preventiva autorizzazione dell’INPS.