1. Il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
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