- Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia e’ prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.
- Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, e’ accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sara’ registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e’ esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo’ altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.
- L’efficacia della garanzia e’ subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
- Per le finalità di cui al presente articolo e’ istituita nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell’articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio.