Art. 32 – Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS

  1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sara’ richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell’economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione, concordate tra le parti dell’operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purchè tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19.
  2. La società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.