Art. 31 – Rifinanziamento fondi

  1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e’ incrementato di 30.000 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall’articolo 35, comma 5.
  2. Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ incrementato di 3.950 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. Sono assegnati all’ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
  4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell’anno 2020.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.