- Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e’ adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni.
- Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonche’ per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalita’ semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.
- L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e’ effettuato d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- Sono mantenute tutte le funzionalita’ dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalita’ del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
- Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.