Anticipo TFS/TFR ai pensionati della pubblica amministrazione

Dal prossimo 30 giugno i pensionati della pubblica amministrazione potranno richiedere l’anticipo delle quote di Tfs (trattamento di fine servizio) o Tfr (trattamento di fine rapporto) maturate e non percepite, così come previsto dal DPCM n. 51 del 22 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2020, n. 150. Il provvedimento permette, ai percettori di pensione di vecchiaia, di pensione anticipata nonché ai pensionati anticipati per applicazione dei benefici della quota 100 – decreto-legge 4/2019– di ottenere un’anticipazione fino a 45.000 euro delle quote di Tfs/Tfr maturate. In tal modo si avvia a soluzione un illogica disparità di trattamento dei pensionati del settore pubblico rispetto al privato che portava i primi ad aspettare un anno, due anni e anche sei, se il loro trattamento a quiescenza era di vecchiaia di anzianità o da quota 100. La quota degli interessi a posti a carico dei contraenti è oggetto di specifico accordo tra lo Stato e l’ ABI con un tasso particolarmente basso, l’ipotesi in discussione individua una percentuale sotto il 2. La metà della quota interessi potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi corrente. La domanda di certificazione del diritto all’anticipo del Tfs/Tfr è presentata dai richiedenti all’ ente erogatore. Per gli iscritti all’ INPS la richiesta puo’ essere presentata direttamente dagli interessati accedendo ai servizi online dell’Istituto tramite il pin personale o delegando gli Istituti di Patronato. La rete degli operatori del patronato INPAS è a disposizione per ogni informazione e consulenza. L’ Ente erogatore comunicherà, con modalità telematica, nei successivi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza:
  1. La certificazione del diritto al Tfs/Tfr con relativo importo e specifica delle singole quote annuali;
  2. Il rigetto della richiesta della certificazione con la specifica delle motivazioni che hanno originato il diniego.
Il richiedente, in possesso della certificazione può presentare la richiesta di anticipo ad uno degli Istituti Bancari cosi come individuati dall’ accordo quadro Stato-ABI. Alla domanda dovrà allegare:
  1. Certificazione come prevista dall’ art. 5 del DPCM del 22 aprile 2020, n.51;
  2. Proposta di contratto conforme allo schema individuato nell’ accordo quadro Stato-ABI;
  3. Dichiarazione dello stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, l’indicazione dell’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex-coniuge.
L’Ente erogatore, acquisita la documentazione da parte della banca, nel termine perentorio di 30 giorni effettua le opportune verifiche ed, acquisita la garanzia del Fondo, comunica allo stesso istituto bancario l’avvenuta conclusione del provvedimento rendendo disponibile l’importo dell’anticipo. La banca, entro i successivi 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, si impegna ad accreditare l’importo certificato sul conto corrente indicato dal ricorrente in domanda. I consulenti del Patronato INPAS sono disponibili per consulenze personalizzate e per assistere nell’ invio della domanda all’INPS. Scarica il testo del DPC del 22 aprile 2020, n. 51.