Art. 17 – Disposizioni finali

  1. Il gestore provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso agli interventi del Fondo, nell’ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dall’Accordo quadro e dalla convenzione di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto-legge.
  2. L’INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, provvedendo alle attività indicate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.