Art. 15 – Accordo quadro

  1. L’Accordo quadro definisce il tasso di interesse da corrispondere sull’anticipo TFS/TFR, i termini e le modalità di adesione da parte della banca e le modalità di adeguamento del contratto in relazione all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del decreto-legge, i cui oneri in ogni caso rimangono a carico del richiedente, nonchè le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità della concorrenza e del mercato per i profili di competenza.
    L’ Accordo quadro prevede la revisione delle condizioni economiche nei casi di modifica del quadro normativo-regolamentare e del mercato.
  2. Resta salva la facoltà per le banche aderenti all’ Accordo quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente.

Note all’art. 15:
– Per il riferimento all’art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si veda nelle note alle premesse.