Art. 14 – Estinzione anticipata

  1. Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico.
  2. Entro quindici giorni lavorativi, la banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire.
  3. Contestualmente al perfezionamento dell’ operazione di estinzione dell’anticipo TFS/TFR con il pagamento dell’importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca comunica all’ente erogatore l’avvenuta estinzione totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie.
  4. Ai fini del perfezionamento dell’operazione e’ riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all’importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche parziale, nella misura massima stabilita nell’ Accordo quadro.