Art. 13 – Operatività della garanzia dello Stato

  1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
  2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
  3. In caso di inadempimento parziale da parte del Fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dal Fondo.
  4. Trascorsi sessanta giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, e al gestore.
  5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l’escussione della garanzia dello Stato.
  6. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Note all’art. 13:
– Per il riferimento all’art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si veda nelle note alle premesse.