Art. 9 – Costituzione e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia

  1. Il Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto-legge, affidato in gestione all’ INPS, interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla Banca.
  2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  3. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
  4. La garanzia del Fondo copre l’80% dell’importo dell’ anticipo TFS/TFR.
  5. Le modalità di comunicazione ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo sono definite dal gestore nelle istruzioni operative di cui all’articolo 17. La concessione della garanzia è comunque subordinata all’ avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo, orientata a criteri di mercato, pari allo 0,01 per cento dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.
    Ai fini del rispetto dell’orientamento a criteri di mercato, tale percentuale può essere aggiornata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del gestore.
  6. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, il gestore effettua un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 5. Tale percentuale può essere incrementata dal gestore in base all’andamento delle escussioni del Fondo, dandone informativa al Ministero dell’economia e delle finanze.

Note all’ art. 9:
– Per il riferimento all’art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si veda nelle note alle premesse.