- Il richiedente in possesso della certificazione di cui all’articolo 5 presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalità definite nell’Accordo quadro.
- La domanda e’ corredata dai seguenti documenti:
a) certificazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) e Certificazione di cui al medesimo articolo 5, comma 3;
b) la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR di cui al successivo articolo 7 debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente;
c) la dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, l’indicazione dell’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex coniuge. - Nella domanda, il richiedente indica il conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l’importo finanziato.
- La banca, acquisita la documentazione anzidetta e verificata l’insussistenza dei casi di cui al successivo articolo 8, comunica, all’ente erogatore e al richiedente:
a) la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del richiedente;
b) l’accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR condizionata alla comunicazione dell’ente erogatore di cui al successivo comma 5; - L’ente erogatore entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l’importo dell’anticipo del TFS/TFR, come definito nell’articolo 1, per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR. Qualora, in esito alle proprie verifiche, l’ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile o l’impossibilita’ di perfezionare l’operazione di anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade e il richiedente potrà eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a fronte di una nuova certificazione da parte dell’ente erogatore.
- Dalla data di comunicazione o notifica dell’accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR da parte della banca, secondo quanto previsto al comma 4, l’ente erogatore non accetta ulteriori cessioni del TFS/TFR da parte del richiedente fino a concorrenza dell’ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione.
- La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di cui all’articolo 7, provvede all’accredito dell’importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.