Art. 5 – Certificazione del diritto all’ anticipo TFS/TFR

  1. La domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente all’ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall’INPS la domanda è presentata secondo le modalità indicate nell’ apposita sezione del sito INPS. La domanda on line può essere presentata direttamente dall’utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall’ articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell’Istituto stesso. Gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’INPS saranno espressamente delegati dal richiedente alla presentazione della domanda di certificazione. L’ INPS è tenuto a verificare la validità della predetta delega, in conformità alle disposizioni vigenti. Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR.
  2. L’ ente erogatore, a seguito della registrazione al portale lavoropubblico.gov.it e della compilazione dell’apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalità telematiche: a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione: (i) delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’ importo in unica soluzione e del relativo ammontare; (ii) delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità, con specifica delle cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 23 del decreto-legge; b) il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all’anticipo TFS/TFR ai sensi del decreto-legge e del presente decreto; c) l’indicazione dell’indirizzo PEC dell’ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni di cui ai successivi articoli. In aggiunta alla PEC, gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.
  3. Il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100» acquisisce dall’INPS, ovvero dalla propria amministrazione in qualità di ente erogatore, la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’ articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).

    1. 1.
    2. 2.
       2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita’, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
       2-ter. Il sistema SPID e’ costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’ AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma   2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete.
       2-quater. L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e’ adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 01.
       2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, e’ altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti. L’adesione al sistema SPID per la verifica dell’accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e’ richiesto il riconoscimento dell’utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
       2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalità e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l’ interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualià di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.
       2-septies.
       2-octies.
       2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
       2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità’ digitali e dai gestori di attributi qualificati.
    3. 3.
      3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e’ stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».
      – Per il riferimento all’art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si veda nelle note alle premesse.
      – Per il riferimento all’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.