Art. 4 – Caratteristiche dell’anticipo TFS/TFR

  1. L’anticipo TFS/TFR rientra tra i contratti di credito previsti dall’ articolo 122, comma 1, lettera n), del TUB. Esso pertanto non si configura come un’operazione di credito ai consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB.
  2. All’anticipo TFS/TFR si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche attraverso una riduzione dell’estensione e della frequenza degli adempimenti previsti dall’ articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
  3. L’importo massimo dell’anticipo TFS/TFR e’ definito dall’articolo 23, comma 5, del decreto-legge.
  4. In relazione alla richiesta di finanziamento la banca rende disponibile al richiedente l’informativa precontrattuale e contrattuale, redatta in termini semplici ed accessibili, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazioni periodiche, la banca mette gratuitamente a disposizione del soggetto finanziato la sola documentazione relativa alle modifiche eventualmente intervenute sull’andamento del finanziamento rispetto a quanto originariamente pattuito.
  5. Entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR, l’ente erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di perfezionamento dell’operazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14. Entro trenta giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla prima, l’ente erogatore provvede a rimborsare il cessionario.
  6. Gli interessi dell’operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice nella misura definita dall’ Accordo quadro e sono liquidati alla banca contestualmente al rimborso delle singole tranche di TFS/TFR in relazione al capitale residuo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14.
  7. In caso di ritardo nel rimborso dell’anticipo TFS/TFR oltre il termine previsto al precedente comma 5, l’ente erogatore riconosce alla banca un interesse pari al tasso legale, per ciascun giorno di ritardo, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Note all’art. 4:

  1.  – Si riporta il testo dell’art. 122, comma 1, lettera
    n), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
    recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
    creditizia»:
    «Art. 122 (Ambito di applicazione). – (Omissis).
    n) iniziative di microcredito ai sensi dell’art. 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu’ favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
    (Omissis).».
        – Per il riferimento al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», si veda nelle note alle premesse.
        – Si riporta il testo dell’art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»:
    «Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica). – 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identita’ attraverso riscontro di un documento d’identita’ o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonche’ sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente; b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identita’ attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarita’ effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilita’, l’assetto proprietario e di controllo del cliente; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all’instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attivita’ lavorativa, salva la possibilita’ di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attivita’. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operativita’ del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attivita’ di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilita’ del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attivita’.
  2. Le attivita’ di identificazione e verifica dell’identita’ del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale.
  3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell’identita’ del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo puo’ essere posticipata ad un momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora cio’ sia necessario a consentire l’ordinaria gestione dell’attivita’ oggetto del rapporto.
    In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all’acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione e completano le procedure di verifica dell’identita’ dei medesimi al piu’ presto e, comunque, entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l’impossibilita’ oggettiva di completare la verifica dell’identita’ del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell’art. 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 35.
  4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorita’ giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualita’ di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identita’ del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell’incarico.».
    – Per il riferimento all’art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si veda nelle note alle premesse.
    – Si riporta il testo dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica»:
    «Art. 16 (Disposizioni varie in materia previdenziale). – (Omissis).


  5. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda , laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualita’ e stati soggettivi, gia’ in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicita’ l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda. Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all’Ente mediante l’utilizzo dei sistemi di cui all’art. 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita’ l’Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonche’ di quanto stabilito dal citato art. 38, l’obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale. L’importo dovuto a titolo di interesse e’ portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.
  6. (Omissis).».
    – Per il riferimento all’art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si veda nelle note alle premesse.