Art. 2 – Definizioni

  1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:
     a) decreto-legge: decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
     b) TFS/TFR: l’indennità di fine servizio, il trattamento di fine rapporto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, l’indennità di premio di servizio, l’indennità di buonuscita, l’indennità di anzianità e le altre indennità di fine servizio o indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego;
     c) Accordo quadro: l’Accordo quadro per l’anticipo TFS/TFR di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge;
    d) banca: banche o intermediari finanziari che aderiscono all’Accordo quadro;
     e) anticipo TFS/TFR: l’anticipo della liquidazione del TFS/TFR di cui all’articolo 23 del decreto-legge, mediante apposito finanziamento da parte della Banca;
     f) ente erogatore: l’INPS o altro ente pubblico responsabile per l’erogazione del TFS/TFR;
     g) Fondo di garanzia: il fondo per l’accesso ai finanziamenti istituito ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge;
     h) gestore: INPS, quando opera quale gestore del Fondo di garanzia, ai sensi dell’articolo 23, comma 8 del decreto-legge;
     i) richiedente: il soggetto, cessato dal servizio alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e’ liquidata la pensione in quota 100 o ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che presenta richiesta di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR e richiesta di finanziamento per l’anticipo TFS/TFR ove accettata la prima;
     l) soggetto finanziato: il soggetto percettore dell’importo erogato;
     m) importo dell’anticipo TFS/TFR: l’importo che l’ente erogatore detrae dal TFS/TFR, spettante al richiedente a seguito della cessazione dal servizio, ai fini del rimborso alla Banca, costituito dalla somma dell’importo erogato e dei relativi interessi;
     n) importo erogato: l’importo corrisposto dalla banca al soggetto finanziato, pari o inferiore alla misura massima stabilita dall’articolo 23, comma 5 del decreto-legge, al netto degli interessi;
     o) proposta di contratto di anticipo TFS/TFR: la proposta di contratto di finanziamento per anticipo TFS/TFR che deve essere sottoscritta dal richiedente e consegnata alla banca;
     p) TUB: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.