Riconoscimento primo pagamento indennità temporanea

LIl riconoscimento del primo pagamento dell’ indennità temporanea, è una prestazione economica INAIL, riconosciuta ai lavoratori affetti da indennità temporanea assoluta  ovvero in presenza di infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell’ attività lavorativa specifica.

La richiesta all’ INAIL può essere presentata sia come prima richiesta sia come intervento integrativo in opposizione amministrativa.

Riconoscimento prolungamento indennità temporanea

Il riconoscimento del prolungamento dell’ indennità temporanea assoluta è un prolungamento del periodo, a seguito di presentazione di documentazione sanitaria, di erogazione dell’ indennità temporanea già concessa. 

L’esito positivo è determinato da una prognosi ulteriore di riconoscimento del prolungamento della
inabilità temporanea successiva alla definizione del periodo di inabilità in precedenza riconosciuto
dall’ INAIL.

L’invio di un certificato continuativo contestuale all’attivazione dell’intervento di riconoscimento prolungamento indennità temporanea, in assenza di un precedente provvedimento dell’Istituto, determina, invece, l’esito negativo dell’intervento stesso.

Da ricordare che la pratica di prolungamento di riconoscimento prolungamento indennità temporanea risulta altra e diversa da quella di ricaduta nello stato di inabilità assoluta temporanea.

Nella prima ipotesi, infatti, il certificato attesta che l’assenza dal lavoro dovrà essere più lunga rispetto alla prognosi che era stata fatta originariamente dal medico. Pertanto il Patronato, con l’apertura della pratica di riconoscimento prolungamento indennità temporanea chiede all’istituto di considerare un periodo di infortunio più ampio rispetto a quello già riconosciuto, giustificato dal fatto che, come attestato dal certificato medico, il lavoratore non ha potuto riprendere il lavoro.

Nella seconda ipotesi, invece, dopo che l’infortunio si è chiuso e l’interessato è tornato al lavoro, si
verificano ulteriori “conseguenze morbose” riconducibili all’infortunio precedente, in virtù delle quali
l’Istituto previdenziale provvede all’indennizzo della “ricaduta”, in un periodo successivo alla liquidazione della pratica ed alla ripresa dell’attività lavorativa.

PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA o COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE.