- al comma 1, primo periodo, le parole: «SARS-Cov-2» sono sostituite dalle seguenti:
«SARS-CoV-2»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
- «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall’emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con
l’Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell’accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti. - 1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l’obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all’Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
- 1-quater. L’Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
al comma 2:
- le parole «dell’isolamento contagiati» sono sostituite dalle seguenti: «dell’isolamento delle persone contagiate»;
al comma 4:
- primo periodo, dopo le parole: «emergenza in corso,» sono inserite le seguenti: «qualora non lo abbiano già fatto,», la parola: «quarantenati» e’ sostituita dalle seguenti: «sottoposti a quarantena» e la parola: «cronici» e’ sostituita dalle seguenti: «affetti da malattie croniche»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
- «4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonchè per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita’»;
al comma 5, primo periodo:
- le parole «identificati COVID-19, anche supportando» sono sostituite dalle seguenti: «identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando»;
al comma 6, al terzo periodo:
- la parola: «assistenziali» e’ sostituita dalla seguente: «assistenziale» e, al quarto periodo, le parole: «Ministero dell’economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’economia e delle finanze»;
dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
- «7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unita’ speciali di continuita’ assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unita’ e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore»;
al comma 10:
- le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 11:
- il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e’ autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis»;
al quinto periodo:
- le parole: «e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome»;
al sesto periodo:
- le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
- il nono periodo e’ sostituito dai seguenti: «Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l’anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti».