al comma 1, secondo periodo,
- le parole: «secondo la metodologia di cui» sono sostituite dalle seguenti: «con il procedimento stabilito»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «posti letti» sono sostituite dalle seguenti: «posti letto»;
al comma 4,
- le parole: «dei Pronto Soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso» e le parole: «sospetti COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «sospetti di COVID-19»;
al comma 5,
- al periodo, le parole: «a implementare i mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto» e,
- al terzo periodo, le parole: «A tal fine, il limite di spesa regionale per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l’attuazione delle misure di cui al presente comma per l’anno 2020», le parole: «colonna 6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
- «5-bis. Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè a ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
al comma 6, lettera b),
- le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia salvaguardato», le parole: «ivi incluse le indennità» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l’erogazione delle indennità» e le parole: «C.C.N.L. 2016-2018 del 21 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione, non superiore all’ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti»;
dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
- «6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell’emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 7, primo e quarto periodo,
- le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine,
- le seguenti. parole: «di Trento e di Bolzano»;
al comma 9, terzo periodo, le parole: «dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»;
al comma 10:
- al terzo periodo: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
- al quarto periodo, le parole: «all’art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
al quinto periodo,
- le parole: «sul livello finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»;
al comma 11, primo periodo,
- dopo le parole: «all’ Allegato D» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 12,
- le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come “decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18“,»;
al comma 13,
- le parole: «agli obblighi del» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole: «1 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2011»;
dopo il comma 13 e’ inserito il seguente:
- «13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e’ autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l’anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, di esperti individuati all’esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell’attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l’anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
al comma 15,
- le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;
- alla rubrica, le parole: «in emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all’emergenza da COVID-19».