al comma 1,
- primo periodo, le parole: «in piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19»;
al comma 3,
- le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19», le parole: «di cui all’articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale e’ determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonchè sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all’allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all’allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l’incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità»;
al comma 5,
- le parole: «e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell’applicazione delle misure previste».