al comma 1:
- al capoverso articolo 22-ter, comma 1:
– al primo periodo, le parole: «2.740,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni di euro»;
– al secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,»; - al capoverso articolo 22-quater:
– al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
– al comma 2, le parole: «dell’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo»;
– i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell’INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e’ posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’ attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’ anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
L’INPS autorizza l’ accoglimento della domanda e dispone l’anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell’ anticipazione e’ calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L’INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’ integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’ Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e’ posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»; - al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
- alla rubrica, le parole: «all’Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «concesso dall’Istituto»;
- al comma 2, le parole: «2.740,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni» e le parole: «ai sensi dell’articolo ai sensi dell’articolo 265» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 265».