DECRETO 31 MARZO 2020, N. 85

Regolamento concernente la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l' INPS (FONDINPS)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito legge n. 205 del 2017) ed in particolare l’articolo 1, comma 173, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina la data di decorrenza della soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’ INPS di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252(di seguito decreto legislativo n. 252 del 2005);
Visto, inoltre, l’articolo 1, comma 174, della legge n. 205 del 2017, in base al quale con il medesimo decreto, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, è individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005, tra le forme pensionistiche negoziali di
maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotate di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell’articolo 8, comma 9, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;
Visto, altresi’, l’articolo 1, comma 175, della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che con il medesimo decreto sono poi stabilite, sentita la COVIP, le modalità per il trasferimento alla forma di cui al comma 174 delle posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 252 del 2005, esistenti alla data di soppressione della stessa;
Visto il decreto legislativo n. 252 del 2005, e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, con il quale e’ stata costituita, presso l’INPS, la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
Visto l’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, tra l’altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalità di attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 2007, recante «Attuazione dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS (FONDINPS)»;
Visto, in particolare, l’articolo 2 del predetto decreto 30 gennaio 2007, in base al quale la forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l’INPS, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, ha assunto la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», in forma
abbreviata FONDINPS;
Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, recante «Ricostituzione del Comitato amministratore della forma pensionistica complementare a contribuzione definita costituita presso l’INPS», con il quale è stato ricostituito il predetto organo e sono stati rinominati i suoi componenti, nonchè confermato l’incarico di Responsabile e rideterminati, su base annua, gli importi dei relativi incarichi;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato in ordine alla individuazione della forma pensionistica complementare cui far affluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b),  del decreto legislativo n. 252 del 2005;
Sentita la COVIP;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell’adunanza di sezione del 16 gennaio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n.682 del 22 gennaio 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 2 – Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote di TFR dei nuovi iscritti taciti nell’ ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005

A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, FONDINPS è chiusa alle nuove adesioni. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le...

Roma, 31 marzo 2020