Art. 3 – Soggetti già iscritti a FONDINPS

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario liquidatore di FONDINPS adotta, d’ intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell’ articolo 2, comma 1. 2.
  2. Nel piano di attività sono definiti i seguenti profili: – a) le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti ai datori di lavoro e agli iscritti; – b) le tempistiche e le modalità per il trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti; – c) le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro e degli iscritti; – d) i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta operatività, senza soluzione di continuità, tra le due forme pensionistiche complementari; – e) il termine per il completamento delle attività indicate nel piano, che non può essere superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il piano di attività, redatto anche in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, è trasmesso con immediatezza alla COVIP prima che inizi la sua attuazione.
  4. Ai soggetti già iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo COMETA è riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare da esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla ricezione di entrambe le informative di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e d).