Art. 4 – Disposizioni per la tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS

  1. Al fine di assicurare un’ adeguata tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS, nonchè la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi connessi all’ adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione le seguenti disposizioni: – a) le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005; – b) è fornita un’ informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli elementi identificativi del Fondo COMETA; – c) agli iscritti è comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche; – d) gli iscritti sono informati in merito al diritto di trasferimento di cui all’ articolo 3, comma 4; – e) sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.