Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e...
- Decreto “Rilancio” (D. L. 19 maggio 2020, n. 34)
- D.P.C.M. 17 maggio 2020
- Legge 30 Marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale)
- Decreto Sostegni Bis
- DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149
- Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104)
- Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020)
- Dl Sostegno
- DPCM 7 agosto 2020
- D.P.C.M. 22 marzo 2020, n° 6
- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
- DPCM 22 aprile n. 51
- DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52
- LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
- Decreto Ristori (DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137)
- Ristori 5
- Decreto Ristori Quater (D.L. 30 novembre 2020, n. 157)
- Decreto Legge Ristori ter (D.L. 23 novembre 2020, n. 154)
- D.P.C.M. 26 aprile 2020
- DECRETO 31 marzo 2020, n. 85 (soppressione FONDINPS)
- DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193
DPCM 7 agosto 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLI DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’art. 1, comma 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2020, n. 193;
Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali e’ stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome dell’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9, come aggiornate, da ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data;
Viste le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali si e’ espresso il Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 5 agosto 2020;
Visti i verbali numeri 95, 96 e 97 di cui rispettivamente alle sedute del 16 e 20, 24, 30 luglio 2020, nonchè il verbale n. 98 della seduta del 5 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonchè i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonchè sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art.1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del...
Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: – a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e...
Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e...
Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’ art.4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C,...
Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono...
I vettori e gli armatori sono tenuti a: – a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione di cui all’ art. 5; – b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; – c) vietare l’imbarco...
I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida (di cui all’ allegato 17 del presente decreto), validate dal Comitato tecnico-scientifico...
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto...
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’ interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,...
Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente ilMinistro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonchè monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Ilprefettosi avvale delleForze di polizia, con...
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato daldecreto del Presidente del Consiglio...
Roma, 7 agosto 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
Il Ministro della salute: Speranza
Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1792.