Art. 8 – Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida (di cui all’ allegato 17 del presente decreto), validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiamo soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20.
  3. Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all’ Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
    – 1) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al precedente comma;
    – 2) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
    – 3) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.
  4. E’ consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A e B dell’ allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiamo soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, nonchè previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all’autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A e B dell’ allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.